Art. 28.
(Vigilanza venatoria).

      1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

          a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Tali agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui alla presente lettera sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;

          b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione

 

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ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle quali è riconosciuta, previo superamento con esame finale di un apposito corso di qualificazione presso la medesima commissione di cui all'articolo 23, comma 2, della presente legge, la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

      2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali forestali e campestre e alle guardie private riconosciute ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
      3. Gli agenti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
      4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a tutti i cittadini che hanno superato un apposito corso di qualificazione con esame finale, presso la medesima commissione di cui all'articolo 23, comma 2, della presente legge, al termine del quale è rilasciato un attestato di idoneità.
      5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
      6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

 

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      7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste.
      8. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, all'aggiornamento e all'utilizzazione delle guardie volontarie.
      9. I cittadini in possesso, ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità di cui al comma 4. L'attestato deve essere loro rilasciato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.